Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 39 del 6 aprile 2020, un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
In attesa di poter analizzare il testo del decreto all’esito della pubblicazione, riportiamo di seguito alcuni dei principali temi toccati, anticipati dal Comunicato stampa del Governo:
Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti. Liquidità immediata per le imprese: 200 miliardi da destinare al mercato interno e altri 200 all’export.
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
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le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
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la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
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l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
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per le piccole e medie imprese - PMI, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
Misure fiscali e contabili: differimento dei versamenti fiscali - IVA, ritenute e contributi con sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
Il decreto si affianca alle disposizioni del Cura Italia ed incrementa l’ambito soggettivo prevedendo, tuttavia, un meccanismo selettivo legato alla effettiva riduzione del fatturato o dei corrispettivi (nel testo ufficiale del DL "liquidità" la riduzione mensile del 33% o del 50% non è quindi più collegata ai "ricavi o compensi" semplificando pertanto la verifica da parte dei contribuenti) ed articolato come segue:
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IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
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sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
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per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
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ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
Novità attesa è la rimessione in termini per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia”, che, se effettuati entro il 16 aprile, non danno luogo all’applicazione di sanzioni, né di interessi.
Di minore rilevanza la proroga al 30 aprile della scadenza per l’invio della Certificazione Unica.
Misure per garantire la continuità delle aziende e misure riguardanti la disciplina della crisi di impresa
Il Decreto si occupa di una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese in questa fase di emergenza, con attenzione a quelle imprese che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento prevede, tra le altre disposizioni, ladisattivazione temporanea a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020:
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delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale, pertanto non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis commi quarto , quinto e sesto 2482-ter, 2484, n. 4, e 2545 duodecies;
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dei meccanismi di postergazione ai finanziamenti soci rispetto agli altri creditori, favorendo così il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società con disapplicazione degli articoli 2467 e 2497 quienquies del codice civile.
Sono anche previste misure che riguardano la disciplina della crisi di impresa e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza e sterilizzare tale periodo ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).
Misure riguardanti i procedimenti giudiziari
Il decreto prevede lo slittamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
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