Nota al Decreto liquidità con particolare riguardo alle disposizioni relative alle procedure di concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti
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Data di pubblicazione |
10/04/2020
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L’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 23/2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd. Decreto Liquidità) che introduce diverse disposizioni in materia concorsuale, in particolare, con riferimento alle procedure di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione del debito e alle istanze di fallimento.
1 - Misure riguardanti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito
L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede le seguenti misure distinguendo tra le procedure alternative al fallimento già omologate e quelle in attesa di omologazione.
♦ Procedure già omologate alla data del 23 febbraio 2020:
I termini di adempimento che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, previsti da concordati preventivi e accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF già omologati, sono prorogati ex lege di 6 mesi.
Il tenore letterale della disposizione legislativa induce a ritenere che la proroga si applichi a qualsiasi termine di pagamento e, pertanto, in caso di concordato preventivo, anche al pagamento dei creditori privilegiati e, nel caso degli accordi di ristrutturazione, al pagamento dei creditori non aderenti.
Il Decreto Liquidità nulla prevede in merito a eventuali termini successivi di esecuzione del concordato e dell’accordo di ristrutturazione che potrebbero, pertanto, sovrapporsi ai termini prorogati e pertanto aggravare l’onere relativo ai primi sei mesi dell’anno 2022.
Si suggerisce, quindi, alle imprese i cui concordati e/o accordi di ristrutturazione si protraggano sino al 2022 di effettuare una pianificazione finanziaria che consenta di sostenere il maggiore onere relativo al primo semestre 2022.
♦ Procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020:
(i) Il debitore può presentare, sino all'udienza di omologa – salvo che la proposta di concordato sia già stata votata e non approvata - istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e della proposta di concordato ex art. 161 LF o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF, indicando gli elementi che rendono necessaria la proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza COVID-19.
Si ritiene che il nuovo piano debba, in ogni caso, essere nuovamente soggetto ad attestazione.
Il termine di 90 giorni, non ulteriormente prorogabile, decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale (nel caso di Concordato preventivo) e ritenuto che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, assegna il termine stesso.
(ii) In caso il debitore abbia già depositato una domanda di concordato c.d. prenotativo e il Tribunale abbia già prorogato il termine per il deposito della proposta di concordato, il debitore potrà richiedere un’ulteriore proroga sino a 90 giorni. Anche in questo caso la domanda dovrà indicare i motivi che rendono necessaria la proroga alla luce dell’emergenza COVID 19.
Il Tribunale concederà la proroga acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato, ove ritenga che l’istanza sia fondata su concreti e giustificati motivi.
(iii) Laddove il debitore intenda modificare esclusivamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, tale modifica potrà essere richiesta entro l'udienza di omologa. La memoria contenente la richiesta di proroga dovrà indicare i nuovi termini che non potranno eccedere 6 mesi dalle scadenze originarie, producendo la documentazione comprovante la necessità della proroga richiesta.
In tal caso, il Tribunale, previo parere del Commissario giudiziale, accertata la sussistenza dei presupposti per l’omologa, dà atto delle nuove scadenze.
Appare condivisibile l’adozione da parte del Governo di tali misure a favore delle imprese che abbiano già fatto ricorso - prima dell’insorgere dell’attuale situazione di emergenza - a procedure concorsuali minori alternative al fallimento, come ben motiva la Relazione illustrativa del Decreto Liquidità: “l'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriori al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni”.
Si suggerisce alle imprese che abbiano già presentato domanda di concordato preventivo, anche solo prenotativo, e accordi di ristrutturazione del debito, non ancora omologati, di valutare senza indugio l’opportunità o meno di beneficiare della proroga dei termini di moratoria o, a seconda del caso, di modificare i termini della proposta e degli accordi già formulati.
Ci si chiede, peraltro, se il termine di 90 giorni sia sufficiente a cristallizzare le nuove situazioni imprenditoriali a fronte di una situazione di emergenza che non sembra allo stato avere un limite temporale certo.
2. Misure inerenti le istanze di fallimento pendenti
Il decreto interviene altresì sulle istanze di fallimento depositate o che saranno depositate nel periodo tra il 9 marzo e i l 30 giugno 2020, disponendo la loro improcedibilità (si veda art. 10 Decreto Liquidità). L’improcedibilità riguarda anche le istanze di fallimento nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese e liquidazione coatta amministrativa. Resta salva la facoltà del pubblico ministero di presentare istanza di fallimento che contenga una domanda di emissione di provvedimenti cautelari e/o conservativi.
Tale misura risponde ragionevolmente all’esigenza di permettere all’imprenditore di avere maggiore tempo a disposizione per valutare la presentazione di un accordo di ristrutturazione del debito o di un concordato preventivo, o di adeguare eventuali proposte già formulate, in funzione del differente contesto derivante dal contesto generato dall’ emergenza COVID-19 (si veda pag. 10 Relazione Illustrativa).
Non meno rilevanza ha, infine, sempre in materia concorsuale, la disposizione di cui all’art. 5 del Decreto Liquidità che stabilisce il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 1 settembre 2021, per il cui più approfondito commento si rimanda alla Nota della Collega Avv. Francesca D’Amico (link).
Il testo integrale del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043.
Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento e per eventuale assistenza legale in merito alle tematiche affrontate.
Autore: Avv. Elisa Patti – epatti@abbatescianni.eu