Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 3/2014
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Italiano
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| Data di pubblicazione |
19/02/2014
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE 3/2014
SOMMARIO
1. Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
2. Cassazione, sez. Seconda, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONVIVENTE NELL’AZIONE POSSESSORIA
3. Cassazione, sez. Terza, sentenza 13 febbraio 2013 n. 3548
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COVIVENTE MORE UXORIO
1. Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
In attuazione della delega conferita dal parlamento con la legge 219/2012, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 154/2013 con il quale è stata profondamente modificata la disciplina in materia di filiazione, con l’obiettivo, soprattutto, di eliminare qualsiasi discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio e disegnare una regolamentazione dei rapporti familiari che fosse al passo con l’evoluzione della società.
Già attraverso la legge delega era stata impressa una accelerazione nell’evoluzione della normativa sulla filiazione, attraverso la sostituzione delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con la parola “figli” e sul piano processuale veniva ridisegnata la competenza del Tribunale dei Minorenni, a cui è stata sottratta la potestas iudicadi con riferimento a numerose questioni.[1]
Con il provvedimento licenziato alla fine dell’anno scorso, ed entrato in vigore il 7 febbraio, è stato completato il progetto di riforma, sebbene siano state trascurate questioni, come quella della convivenza, la cui “regolamentazione” resta, per evidente scelta del legislatore, ancora affidata alla giurisprudenza.
Esaminando il testo del decreto legislativo e le modifiche apportate al codice civile il primo aspetto oggetto di intervento e meritevole di segnalazione è quello dei rapporti successori.
Attraverso una modifica dell’articolo 537, il legislatore delegato ha provveduto ad abrogare il diritto di commutazione in precedenza riconosciuto agli eredi legittimi del de cuius.
Il terzo comma dell’articolo richiamato stabiliva, infatti, che i figli legittimi potevano soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponessero. Nel caso di opposizione la decisione veniva rimessa al giudice che provvedeva, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
L’espressa abrogazione del comma richiamato è stata, con ogni evidenza, una diretta conseguenza della eliminazione di ogni distinzione tra figli legittimi e naturali e che ha fatto sì che tutti possano partecipare alla successione senza che i figli nati al di fuori del matrimonio possano essere estromessi.
Formalmente il decreto legislativo, non è invece intervenuto sulla problematica della successione tra fratelli non essendo stata modificata la formulazione degli articoli 565 e 570 del codice civile. Tuttavia l’eliminazione di ogni differenziazione tra i figli ha implicitamente ammesso che i fratelli naturali possano essere considerati collaterali legittimi e che dunque possano ereditare anche dai fratelli “legittimi” con conseguente compressione delle quote di coniuge superstite, ascendenti ed altri fratelli nell’ipotesi in cui il defunto non abbia figli.
Con la riforma è stata garantita la piena equiparazione tra i fratelli anche per quel che riguarda la rappresentazione.
Altro aspetto compiutamente rivisto dal legislatore è quello del rapporto tra genitori e figli.
Uno degli obiettivi assegnati dal Parlamento al Governo con il conferimento della delega a riformare la materia della filiazione, era quello di inserire nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità genitoriale, in luogo di quello di potestà, provvedendo a dare al contempo anche una definizione di tale nozione.
Nonostante tale espressa previsione, il legislatore delegato ha però mancato di fornire una definizione di responsabilità, limitandosi a sostituire tale concetto a quello della potestà.
Ciò precisato si osserva come l’innovazione apportata abbia determinato un cambiamento nella filosofia che sta alla base delle disposizioni del I libro del codice civile.
Ora, infatti, si assiste ad rapporto paritario tra i genitori, i quali devono esercitare la responsabilità di comune accordo,[2] tanto da non esser più previsto che in caso di percolo imminente per il figlio ad assumere le necessarie decisioni sia il padre.
La responsabilità genitoriale è esercitata, in caso di genitori non coniugati, da chi tra essi abbia riconosciuto il figlio, qualora non l’abbiano fatto entrambi (ovviamente in caso contrario l’esercizio è congiunto).
In caso di impedimento di uno dei genitori, che gli renda impossibile l’esercizio della responsabilità, questa è esercitata dall’altro genitore. Si farà ricorso all’istituto della tutela solo in caso di morte di entrambi i genitori o qualora questi non possano esercitare la responsabilità genitoriale.
L’art. 337 quater c.c. prevede che il genitore che abbia in affidamento il figlio in via esclusiva, esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, sempre che il giudice non disponga diversamente.
Il mancato esercizio della responsabilità genitoriale, non preclude la possibilità per il genitore di intervenire nei procedimenti riguardanti il figlio. Sul punto, però, occorre specificare che al genitore cui è stata tolta la responsabilità è comunque tenuto al mantenimento del figlio, mentre quest’ultimo non è obbligato per gli alimenti nei confronti del genitore decaduto e può altresì escluderlo dalla propria successione.
Il mancato sostegno psicologico del genitore nei confronti del minore può, a noma del nuovo art. 315 bis c.c., giustificare anche la dichiarazione dello stato di abbandono.
L’esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio è regolato dagli articoli da 337bis a 337 octies del codice civile, introdotti dal D.Lg. 154/2013.
L’art. 337 ter prevede che il giudice, nel decidere circa l’affidamento dei figli, deve prioritariamente valutare la possibilità che essi vengano affidati ad entrambi i genitori. Il giudice deve poi stabilire le modalità ed i tempi della presenza presso ciascun genitore e fissare il modo in cui essi contribuiscono al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Il giudice può poi prendere atto degli accordi raggiunti dai genitori, qualora essi non siano contrari all’interesse del minore.
Salvo diversi accordi, liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; solo ove necessario il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Viene infine previsto che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Il legislatore delegato è intervenuto anche sul tema dell’assegnazione della casa familiare.
L’art. 337 sexies ora stabilisce che il godimento della casa familiare venga attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli. Il diritto al godimento dell’abitazione familiare viene in ogni caso meno quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Viene inoltre previsto che i provvedimenti di assegnazione e revoca siano trascrivibili e per effetto di ciò opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.
In presenza di figli minori, ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro, nel termine di 30 giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. L’omessa comunicazione comporta l’obbligo al risarcimento del danno subito dal coniuge o dai figli per le difficoltà nel reperire il soggetto.
Con particolare riferimento al tema del riconoscimento dei figli occorre sottolineare come la legge di delega abbia già provveduto ad innovare la disciplina codicistica prevedendo che già dal 1° gennaio 2014 chi ha intenzione di riconoscere un figlio, minore di 14 anni, già in precedenza riconosciuto da un altro genitore, deve ottenere il consenso di quest’ultimo.
Nel caso tale consenso venisse negato, è possibile ricorre al giudice che potrà aprire la fase istruttoria solo ove l’opposizione venga formalizzata.
Nell’ipotesi in cui il figlio abbia più di 14 anni, è rimessa, invece, al figlio la decisione di prestare il proprio consenso al riconoscimento.
I sedicenni possono riconoscere i figli, mentre i genitori di età compresa tra i 14 ed i 16 anni possono chiedere al giudice di essere autorizzati al riconoscimento.
Viene sanata l’anomalia che impediva il riconoscimento dei figli incestuosi: questi possono essere riconosciuti, ma occorre una valutazione dell’autorità giudiziaria circa l’interesse del figlio a tale riconoscimento.
Viene poi eliminato ogni limite temporale per procedere al riconoscimento.
Per quanto riguarda, invece l’impugnazione del riconoscimento, questa può essere proposta entro un anno dall’annotazione dell’avvenuto riconoscimento o, nello stesso termine e comunque sempre entro 5 anni dall’annotazione, dalla scoperta di nuove circostanze.
All’interno del matrimonio si ha la presunzione di paternità del marito anche per i figli nati nei primi mesi di matrimonio, ferma restando in ogni caso la possibilità di riconoscere i figli come nati fuori dal matrimonio.[3]
All’età di 14 anni il figlio può chiedere la nomina di un curatore speciale per ottenere il riconoscimento o il disconoscimento della paternità.
Una delle più importanti novità introdotte dal D. Lg. 154/2013 è quella relativa all’obbligo ascoltare i minori sopra i 12 anni nei procedimenti che li riguardano.
Il nuovo articolo 336 bis c.c. dispone, infatti, che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.
Una precisazione sulle modalità tecniche con cui è eseguito l’ascolto del minore è fornita dal’art. 38 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dove si dispone che ove sia possibile utilizzare strumenti che salvaguardino il minore, i genitori, i difensori, il curatore ed il PM possono assistere senza autorizzazione del giudice.
Altra importante innovazione del decreto legislativo emanato dal governo a fine anno scorso riguarda i diritti degli ascendenti nei confronti dei minori.
L’art. 317 bis, come modificato dal D.Lg. 154/2013, prevede che “Gli ascendenti hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.
Il tribunale provvede sui ricorsi presentati dagli ascendenti decidendo in camera di consiglio, assunte sommarie informazioni e sentito il pubblico ministero. Deve esse sentito il minore ed il genitore, ove il ricorso sia stato presentato nei suoi confronti. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Sul punto occorre segnalare come i primi commentatori non abbiano mancato di sottolineare il fatto che l’introduzione di una specifica azione giudiziaria a tutela degli ascendenti, non collegata direttamente a situazioni di conflittualità familiare, e l’introduzione di “nuovi soggetti giuridici” titolari di una propria legittimazione attiva rappresentino delle criticità della nuova normativa che provocheranno, con ogni probabilità, un incremento del contenzioso, con conseguente sovraccarico dei ruoli.[4]
Va segnalato, infine, come l’art. 316 bis c.c. preveda che, quando i genitori siano sprovvisti di mezzi sufficienti per adempiere i loro obblighi verso i figli, siano chiamati ad intervenire gli ascendenti, i quali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire quanto necessario.
GIURISPRUDENZA
Come osservato nel breve esame della riforma della legislazione in materia di filiazione che precede, il recente intervento normativo non ha introdotto alcuna novità per quanto riguarda la disciplina delle convivenze more uxorio, la cui regolazione continua ad essere affidata alle decisioni delle corti di merito e di legittimità.
Di seguito, dunque, si segnalano due tra le ultime sentenze emesse in tale ambito che introducono nel nostro ordinamento principi cardine nella regolamentazione della materia, soprattutto per quel che riguarda la disciplina della “casa familiare”.
2. Cassazione, sez. Seconda, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONVIVENTE NELL’AZIONE POSSESSORIA
Con la sentenza che si segnala la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione delle convivenze more uxorio, intervenendo sul tema dei diritti del convivente non proprietario sull’abitazione comune.
Il caso esaminato dalla corte regolatrice è quello della convivente alla quale, durante la lunga degenza ospedaliera del compagno, era stato negato di rientrare nella abitazione che condividevano dal fratello del compagno, proprietario dell’immobile in questione che ne aveva concesso l’utilizzo al proprio familiare attraverso un negozio di comodato.
La donna, ritenendo di aver subito uno spoglio, era dunque ricorsa all’autorità giudiziaria ottenendo in primo grado il riconoscimento delle proprie ragioni, per veder riformare la sentenza in appello ed esser costretta ad adire la Corte di Cassazione. Quest’ultima si è, dunque, pronunciata sulla legittimazione della ricorrente ad agire in via possessoria.
Sul punto la Corte ha osservato innanzitutto come la situazione in cui verteva la ricorrente non potesse essere qualificata come possesso, essendo il rapporto con la cosa instauratosi nelle forme della detenzione, poiché il bene era stato consegnato in virtù di un contratto di comodato e non potendo, perciò, ritenersi operante la presunzione di cui all’art. 1141 c.c.[5]
Ciò posto si è comunque ritenuto possibile affermare che la convivente sia codetentrice qualificata dell’appartamento destinato ad abitazione e sia, dunque, legittimata ad esperire l’azione di spoglio, essendo convivente del comodatario.
La Corte ha, infatti, rilevato che “in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare”.
Tale qualificazione della relazione che lega il convivente alla casa comune legittima quest’ultimo a ricorre alla tutela possessoria, attraverso l’azione di spoglio, in caso di estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, anche qualora tale estromissione sia stata compiuta da un terzo nei confronti del convivente del comodatario e detentore qualificato del bene.
3. Cassazione, sez. Terza, sentenza 13 febbraio 2013 n. 3548
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COVIVENTE MORE UXORIO
Nel tentativo di colmare il vuoto normativo in materia di convivenze more uxorio, la Corte di Cassazione si è pronuncia nel senso di riconoscere ai componenti delle coppie di fatto la possibilità di succedere, ai sensi dell’art. 6 L. 392/1978, nel contratto di locazione, ammettendo tale eventualità anche nell’ipotesi in cui il convivente deceduto, titolare del rapporto, non fosse il contraente originario, ma vi fosse subentrato sempre per successione.
Con la pronuncia segnalata la Corte nega che l’istituto della successione nella qualità di conduttore possa operare per una sola volta, e con precisione esclusivamente quando l’evento morte del conduttore si verifichi con riferimento all’originario conduttore e non anche ove, dopo una prima successione ai sensi sempre dell’art. 6 L. 392/1978, l’evento morte si verifichi con riferimento al soggetto subentrato a seguito della prima successione.
Il suesposto principio viene ricavato attraverso una analisi teleologica della norma: i giudici di legittimità osservano, infatti, come l’obiettivo della stessa sia quello di preservare la funzione cui l’unità abitativa sia stata destinata dal conduttore originario.
Il conduttore potrà, dunque, destinare l’immobile a casa familiare nell’ipotesi in cui egli abbia inteso condividerlo con il coniuge, oppure, qualora conviva nella stessa con uno o più eredi o con altri parenti o affini, a prescindere dalla loro qualità di eredi, purché sussista, comunque, il rapporto di convivenza, destinare lo stesso al godimento fattuale comune.
Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 404 del 1988 attraverso la quale i conviventi di fatto venivano riconosciuti tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione,[6] nel provvedimento della Corte regolatrice viene, dunque, precisato che “una volta verificatosi il fenomeno successorio ex lege per la morte dell’originario conduttore, la facoltà di godimento si trasferisce al successore nei medesimi termini in cui esisteva a favore del conduttore originario, tanto ove nei confronti del successore già al momento della sua successione esistesse un rapporto di convivenza nell’unità immobiliare di un altro soggetto giustificativo della successione nei suoi riguardi per il caso di morte, quanto se tale rapporto insorga dopo la sua successione”.
Precisato quanto sopra, i giudici di legittimità giungono a ritenere che una ragionevole interpretazione delle norme non può che portare ad una preservazione del diritto di cui all’art. 6 L. 392/1978 anche in favore del convivente del soggetto già subentrato per successione nel rapporto locatizio.
[1] La legge 219/2012 ha, infatti, espressamente previsto che tutti i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati debbano essere celebrati con rito camerale dinanzi al Tribunale Ordinario. Per le materie di competenza del Tribunale dei Minorenni si rinvia a quanto previsto dal nuovo art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
[2] È confermata la possibilità di ricorre al giudice in caso di contrasto tra i genitori: l’art. 337 ter c.c., al comma 3, stabilisce, infatti, che “In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente a questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
[3] Il nuovo art. 231 c.c. stabilisce infatti che “Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.
[4] PASCASI, I legami con i nipoti si tutelano in Tribunale, ne Il Sole 24 ORE del 3 febbraio 2014, pag. 26
[5] I giudici precisano, infatti, che “ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; quest’ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell’altrui possesso e l’affermazione del proprio”.
[6] Con la sentenza 7 aprile 1988 n. 404, la Corte Costituzionale interveniva fornendo la seguente interpretazione: “Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l’art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell’abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della famiglia legittima, purchè con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in ciò esprimendosi il dovere di solidarietà sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall’altro, riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo ( art. 2 Cost., ma anche art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). È di conseguenza irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di legge che pur tutelando l’abituale convivenza, non include tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era già legato “more uxorio” al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all’abitazione. Pertanto, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore , il convivente “more uxorio”.